I RISCHI PER I PAZIENTI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

La sicurezza dei pazienti è una priorità che il Servizio Sanitario Regionale (SSR) pone a garanzia della qualità e dell’equità delle cure prestate. Per il suo perseguimento è necessario l’impegno di tutti attraverso programmi di governo clinico e di miglioramento continuo della qualità che pongono al centro le necessità dei cittadini e valorizzano il ruolo e la responsabilità di tutte le figure professionali che operano nel SSR.

Garantire la sicurezza delle cure ai pazienti attraverso la prevenzione e la gestione del rischio clinico richiede, per i sistemi sanitari, un cambiamento della cultura organizzativa e professionale che trasforma l’”errore” da qualcosa
da nascondere ad una risorsa da far emergere ed analizzare per migliorare le conoscenze ed adottare le misure volte a ridurre la probabilità che si ripeta. Allo stesso tempo, segnalare l’”errore” o il “quasi errore” non deve diventare un elemento di biasimo per il professionista quanto uno stimolo al miglioramento del sistema.

La necessità di strutturare un sistema organizzativo per affrontare i problemi legati alla sicurezza dei pazienti emerge da raccomandazioni del Ministero della Salute Italiano e dell’Unione Europea [2009/C 151/01, 2014/C 438/05] oltre che da evidenze scientifiche sulla necessità di una funzione per il coordinamento centrale dello stesso.

Un problema particolare riguarda all’interno del percorso diagnostico-terapeutico del paziente, gli operatori sanitari dell’Area Radiologica (medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica, fisici medici, infermieri professionali operanti in radiologia) che collaborano al processo di cura, potendo contribuire sia alla definizione diagnostica di malattia che al trattamento terapeutico.

L’Italia con il D.lgs 187/2000 ha inteso dare attuazione alla direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, prevedendo l’obbligo della giustificazione individuale di ogni esame che comporti l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, la responsabilità clinica del medico specialista, l’ottimizzazione delle dosi erogate anche da parte del tecnico sanitario di radiologia medica. Con l’articolo 15 di detto D.lgs 187/2000 è stato però abrogato l’articolo 114 del precedente D.lgs 230/1995 che aveva istituito il “Libretto radiologico personale” sul quale i medici erano tenuti ad annotare tutte le prestazioni; in questo modo è venuto a mancare un importante strumento di tutela della salute dei pazienti.

Il Ministero della Salute, al fine di garantire un’applicazione uniforme sul territorio nazionale e di assicurare l’uso appropriato delle risorse umane e strumentali del SSN, ha adottato delle Linee guida che in attuazione delle previsioni dell’art. 6 del citato D.lgs 187/2000, fissano i criteri di riferimento che consentono di caratterizzare la prestazione sanitaria con la pratica radiologica, delineando raccomandazioni e indicazioni operative ai prescriventi e ai professionisti coinvolti nel processo radiologico (medico radiologo, tecnico sanitario di radiologia medica, fisico medico).

L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato delle Linee guida per la garanzia di qualità in radiologia diagnostica ed interventistica.

La successiva Direttiva 2013/59/Euratom stabilisce nuove più stringenti per la sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti dei pazienti e avrebbe dovuto essere recepita entro il 6 febbraio 2018 dall’Italia.

La legge di delega europea per l’anno 2018 (L.117/2019) all’art. 20 stabilisce prìncipi e criteri direttivi per la corretta e integrale attuazione della nuova direttiva anche attraverso l’emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto della disciplina che però ancora non è stato emanato.

Autore: francobrugnola

Scrittore, mi occupo prevalentemente degli enti locali e di sanità, settori nei quali ho lavorato molti anni come dirigente.

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