LA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI DALLE AZIENDE SANITARIE

La sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG ha approvato una relazione con la quale ha riferito al Parlamento su “Gli organismi partecipati degli enti territoriali e sanitari”. https://www.corteconti.it/Download?id=28e84990-797e-4f0e-af13-c92510a404bb

Per la prima volta rispetto agli anni passati viene affrontato il tema degli organismi partecipati degli enti del SSN.

Al riguardo la Sezione osserva come, ferma restando l’applicabilità in materia della normativa generale, disposizioni specifiche sono state dettate in occasione del riordino della disciplina sulla sanità. A norma dell’art. 9-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, recante “Sperimentazioni gestionali”, il legislatore nazionale stabilisce che «Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato».
Il programma di sperimentazione deve essere adottato dalla Regione o dalla Provincia autonoma interessato a seguito di una preventiva valutazione inerente alle ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, al miglioramento della qualità dell’assistenza e alla coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale. Detta valutazione, inoltre, deve evidenziare un’analisi sui criteri da rispettare per la coerente gestione della fase di sperimentazione, quali:
• privilegiare nell’area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall’art. 10, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
• fissare limiti in misura non superiore al 49% alla partecipazione di organismi privati;
. prevedere delle forme atte a limitare la facoltà di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alla sperimentazione;
• disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi;
• definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connesse all’assistenza alla persona;
• individuare forme e modalità di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.
Il legislatore nazionale, tra l’altro, ha previsto al comma 3 del citato articolo 9-bis che annualmente la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato Regioni e P.A. di Trento e Bolzano, avvalendosi dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifichi i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello relativo alla qualità dei servizi. La verifica deve inoltre riguardare le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute.
Un ultimo aspetto disciplinato a livello centrale riguarda i limiti alla costituzione di forme gestionali per la sperimentazione. Infatti, ai sensi del comma 4, al di fuori dei programmi di sperimentazione, è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.
Da queste disposizioni traspare l’attenzione del legislatore nel porre al riparo da possibili fallimenti o disfunzioni un settore delicato come quello della tutela della salute, laddove si tratta di erogazione diretta di prestazioni sanitarie.
In linea generale, le Regioni e le Province autonome, all’interno della cornice dettata dalle norme nazionali, possono coordinare e organizzare la materia degli organismi partecipati dagli enti sanitari.

Si apprende che la maggior parte degli organismi censiti nella banca dati della corte è organizzata in forma di società (n. 116), pur se una parte non indifferente (n. 24) è, allo stato della rilevazione, inattiva, soggetta a procedure concorsuali o a procedure di liquidazione volontaria. Delle società presenti nella banca dati, la società consortile rappresenta la forma più utilizzata (n. 48), seguita dalla società a responsabilità limitata (n. 28).

Si tratta di un fenomeno che, almeno a mio avviso appare preoccupante anche per i rischi insiti in questi organismi di essere utilizzati per aggirare le norme contabili..

Autore: francobrugnola

Scrittore, mi occupo prevalentemente degli enti locali e di sanità, settori nei quali ho lavorato molti anni come dirigente.

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